Glas Müller Brunico S.r.l. – Condizioni generali di contratto e di fornitura

ART. 1 PARTI E OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto delle presenti Condizioni generali di contratto e fornitura (di seguito “CGC​ “)​ di Glas Müller Brunico S.r.l. è la fornitura dei prodotti offerti da Glas Müller Brunico S.r.l. (i “Prodotti”), dove per “fornitura” si intende la vendita effettuata da Glas Müller Brunico S.r.l. ai sensi degli artt. 1470 e segg. del Codice Civile italiano (CC).

Per quanto compatibili, le presenti CGC si estendono anche ai lavori di montaggio di Glas Müller Brunico S.r.l. Di seguito pertanto per “Fornitore​ ”​ si intende Glas Müller Brunico S.r.l. in qualità di rivenditore e installatore e per “Cliente​ ”​ si intende la persona fisica o giuridica che è interessata all’acquisto di “Prodotti” per conto proprio o di terzi, per qualsiasi motivo o a qualsiasi titolo.

1.2 Le presenti CGC mirano a disciplinare le offerte, gli ordini, i contratti e, in generale, gli

accordi tra il Fornitore e il Cliente (gli “Ordini​ “), salvo diverso accordo scritto tra le parti.​

Glas Müller Brunico S.r.l. rifiuta pertanto tutte le Condizioni generali di contratto del Cliente e di terzi in generale. Le​ condizioni di acquisto del Cliente non vincolano il Fornitore nemmeno nel caso siano riportate negli Ordini di acquisto del Cliente. Il Fornitore non è tenuto ad opporsi nuovamente​ tali condizioni di acquisto del Cliente al momento della conclusione del contratto.

Si considera inoltre che il Cliente abbia preso conoscenza delle presenti CGC con l’accesso alla sede di Glas Müller Brunico S.r.l. (dove sono esposte), con il ricevimento delle stesse condizioni per posta, fax o e-mail, con la loro pubblicazione sul sito web www.glasmueller.it, con la registrazione sul sito web o con la loro consegna personale.

1.3 Le presenti CGC regolano inoltre tutti i rapporti commerciali successivi al primo, anche qualora nei rapporti commerciali successivi non venga fatto alcun riferimento esplicito ad esse.

Tutte le offerte, gli ordini, i contratti e, in generale, gli accordi di Glas Müller Brunico S.r.l. si basano inderogabilmente sui seguenti elementi:

  • le CGC

  • tutte le altre specifiche tecniche, condizioni e indicazioni contenute nei documenti forniti da Glas Müller Brunico S.r.l. durante le fasi di negoziazione, conclusione ed esecuzione del contratto;

  • la conferma scritta dell’ordine da parte di Glas Müller Brunico S.r.l. ● le rispettive norme tecniche di riferimento UNI-EN-ISO;

  • le direttive di qualità ottica secondo UN/EN 1279-1 (Versione 2018)

1.4 Eventuali modifiche e/o integrazioni delle presenti CGC richieste dal Cliente o da terzi in generale sono valide solo se definite per iscritto ed espressamente accettate sempre​ per​ iscritto da Glas Müller Brunico S.r.l.

Eventuali dichiarazioni dei dipendenti di Glas Müller Brunico S.r.l. sono vincolanti solo se confermate per iscritto da Glas Müller Brunico S.r.l.

Salvo diverso accordo, tutti i contratti con i clienti di Glas Müller Brunico S.r.l. sono, per loro natura, contratti di acquisto anche nel caso in cui Glas Müller Brunico S.r.l. debba eseguire significativi lavori di montaggio nell’ambito della fornitura. Salvo diverso accordo scritto, per tutto ciò che non è espressamente regolato nei documenti che costituiscono il rispettivo singolo contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile italiano relative alla compravendita.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA E COMMERCIALE

2.1 Tutti i documenti tecnici e commerciali (campioni, cataloghi, opuscoli, presentazioni fotografiche e audiovisive, disegni tecnici, ecc.) realizzati da Glas Müller Brunico S.r.l. rimangono di proprietà esclusiva di Glas Müller Brunico S.r.l.. Qualsiasi utilizzo, riproduzione, diffusione o presentazione dei documenti in oggetto è possibile solo previa autorizzazione scritta di Glas Müller Brunico S.r.l. e, in ogni caso, soltanto nei limiti specificati in tale autorizzazione.

2.2 Le informazioni contenute nei cataloghi, negli opuscoli, nelle circolari, nelle etichette dei prodotti e nelle presentazioni fotografiche e audiovisive di Glas Müller Brunico S.r.l. relative a dimensioni, peso, colore, prestazioni e dati analoghi sono puramente indicative e non possono in alcun modo essere considerate vincolanti per Glas Müller Brunico S.r.l..

2.3 Le offerte non impegnano Glas Müller Brunico S.r.l. che si riserva il diritto di vendere i prodotti oggetto dell’offerta ad altri clienti. Tutti i nostri preventivi non​ sono vincolanti e non sono​ impegnativi. Gli accordi di qualsiasi tipo – compresi integrazioni, modifiche, accordi accessori – diventano vincolanti per il Fornitore soltanto dopo la conferma scritta di Glas Mueller Brunico s.r.l.​

ART. 3 MODALITÀ DI ORDINE

3.1 Il Fornitore accetta soltanto ordini che contengono le specifiche tecniche necessarie e indicazioni chiare e inequivocabili sul tipo e sulla quantità dei prodotti. Inoltre, devono essere indicate le dimensioni definitive del vetro e le condizioni di consegna. La conformità alle norme vigenti deve essere sempre garantita.​

3.2 L’ordine è considerato accettato e messo in lavorazione con la trasmissione scritta della conferma d’ordine (“CO”) da parte del Fornitore. La CO contiene​ le specifiche tecniche e il prezzo dei prodotti. L’eventuale indicazione di un termine di consegna è passibile di modifiche e non è vincolante.

3.3 Il contenuto esatto del contratto si trova nella CO scritta di Glas Müller Brunico S.r.l..

Modifiche e integrazioni agli ordini confermati o alle CGC sono valide solo se definite ed accettate per iscritto.

3.4 Una volta che l’ordine è stato confermato, il Fornitore non è tenuto ad accettare richieste di modifica dell’ordine, è tuttavia libero di accettare una tale richiesta di modifica e di addebitare la relativa maggiorazione. In ogni caso, il Fornitore non accetterà alcuna richiesta di modifica dell’ordine fatta dal Cliente dopo l’inizio delle operazioni di taglio e/o lavorazione dei Prodotti.

ART. 4 FORNITURA E TERMINI DI CONSEGNA

4.1 L’indicazione del termine di consegna previsto non è vincolante. Di norma, la merce fornita è prodotta su misura e personalizzata. È pertanto escluso il diritto di recesso.

A causa delle specifiche caratteristiche del vetro (che è potenzialmente soggetto a rotture o altri incidenti durante le fasi di produzione, lavorazione e trasporto) e per motivi che dipendono dal comportamento dei nostri fornitori, i tempi di consegna previsti possono subire ritardi anche significativi. Ciò può avvenire anche perché la produzione di alcuni tipi particolari di vetro è stagionale e/o legata a “promozioni”. Inoltre, nei mesi in cui la domanda di prodotti è massima sono possibili ritardi significativi.

La mancata consegna dei prodotti stessi entro i termini prestabiliti non darà al Cliente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del CC italiano, né darà al Cliente o ai suoi aventi causa il diritto al risarcimento dei danni o al rimborso delle penali contrattuali.

4.2 Eventuali termini di consegna sostanziali (o vincolanti) devono essere concordati per iscritto tra le parti, ma le parti accettano, in ogni caso, che per quanto riguarda il termine di consegna concordato, uno scostamento di un numero di giorni corrispondente ad almeno un terzo dei giorni specificati per la consegna venga sempre preso in considerazione a favore del Fornitore.

4.3 Nel caso in cui le Parti abbiano concordato un termine vincolante, il Fornitore non sarà responsabile di eventuali ritardi nelle consegne dei Prodotti causati da eventi imprevedibili, forza maggiore o circostanze al di fuori del suo controllo. Tali circostanze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni meteorologiche, pandemie, scioperi, incidenti e inconvenienti riguardanti il trasporto, ritardi nelle consegne al Fornitore da parte dei suoi fornitori e/o subfornitori in genere (ad esempio subfornitori di materie prime, di materiali essenziali per la lavorazione del vetro, di macchinari), riparazioni di macchinari, campagne di produzione di vetri speciali. In questo caso, i termini stabiliti saranno prorogati per il periodo di tempo durante il quale gli eventi, gli imprevisti o gli eventi di forza maggiore hanno avuto luogo, e​ in ogni caso per un periodo di tempo ragionevole e adeguato in relazione alle loro conseguenze.

ART. 5 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

5.1 In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per il mancato adempimento dovuto a cause che esulano dal suo controllo e dalla sua volontà. Tali cause includono, a titolo esemplificativo e non limitativo: eventi imprevedibili, forza maggiore, scioperi, incendi, sommosse, sequestri, embarghi, pandemie, inondazioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, limitazioni al trasferimento di valuta, problemi alla rete o ai mezzi di trasporto, carenza di materie prime, limitazioni all’uso dell’energia, interruzioni/fermi della produzione presso il Fornitore stesso o i suoi subfornitori, difficoltà tecniche derivanti dalla natura dell’ordine o dalla sua esecuzione che renderebbero la produzione impossibile o inaffidabile o difettosa, tutte le circostanze che le industrie fornitrici potrebbero invocare come cause di ritardo e/o esclusione dalla consegna, ostacoli causati dal comportamento degli spedizionieri o dei vettori e qualsiasi altro avvenimento non dipendente dal Fornitore. Nel caso in cui si verifichi una di queste condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal contratto, restituendo gli anticipi ricevuti, detratti i costi già sostenuti per l’esecuzione dell’ordine, ed escluso il pagamento di qualsiasi risarcimento o danno.

5.2 In ogni caso, il Fornitore è responsabile dei danni subiti dal suo Cliente a causa di un ritardato o mancato adempimento solo in caso di dolo o di colpa​ grave. Ciò vale anche per le informazioni sui materiali e il relativo utilizzo.

ART. 6 TRASPORTO

6.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, II Fornitore non effettuerà consegne dei Prodotti presso la sede del Cliente o nel luogo di destinazione. In caso di consegna da parte del Fornitore, resta inteso che il Fornitore si assume il rischio del trasporto dei Prodotti fino al luogo di destinazione, con l’esclusione tuttavia delle operazioni di scarico dei Prodotti dal mezzo di trasporto del vettore, che saranno effettuate dal Cliente a proprio rischio e spese. Eventuali danni subiti dai Prodotti durante il trasporto dovranno essere espressamente segnalati dal Cliente sul documento (copia della bolla di consegna) da restituire al Fornitore, al momento dello scarico. Analogamente eventuali obiezioni o riserve al Fornitore sullo stato dei Prodotti trasportati dovranno essere registrate esclusivamente al momento dello scarico sul documento restituito al Fornitore. Se le Parti concordano che il trasporto sarà effettuato con mezzi di trasporto del Cliente o con mezzi di trasporto di un vettore terzo scelto dal Cliente, il Cliente si assumerà tutti i rischi del trasporto secondo le disposizioni dell’articolo 6.5 seguente.

6.2 Se la consegna e l’installazione dei Prodotti vengono effettuate dal Fornitore, il Fornitore è responsabile dei danni di trasporto per un importo pari al valore della merce fino all’avvenuta installazione degli stessi.

6.3 In assenza di accordi contrari, nel caso in cui venga concordata una consegna presso la sede del Cliente o in un cantiere, il Fornitore avrà il diritto, a propria insindacabile discrezione, di scegliere il mezzo di trasporto che ritiene idoneo, compreso il diritto di utilizzare propri mezzi di trasporto o mezzi di trasporto di altri vettori. Di norma, il trasporto deve essere effettuato con un mezzo adeguato senza gru. Il Cliente deve formulare per iscritto l’eventuale richiesta di un mezzo di trasporto dotato di gru per lo scarico al momento della redazione dell’ordine e, in assenza di accordi scritti in senso contrario, i relativi costi aggiuntivi saranno interamente a carico del Cliente.

6.4 Richieste di modifica da parte del Cliente riguardanti il luogo di consegna e la quantità dei Prodotti da consegnare saranno considerate come modifiche dell’ordine e saranno quindi soggette alle disposizioni dell’art. 3 delle presenti CGC.

6.5 Qualora le Parti concordino una vendita dei Prodotti franco fabbrica del Fornitore e, pertanto, il ritiro dei Prodotti contrattualmente a carico del Cliente, il Cliente dovrà provvedere con mezzi idonei propri o di un vettore terzo, sostenendo in ogni caso tutti i costi e le spese del trasporto, senza alcuna pretesa di risarcimenti o rimborsi per il trasporto stesso o il risarcimento di eventuali danni verificatisi durante il trasporto. Tutti i rischi di danneggiamento, rottura, perdita, furto e tutti gli altri rischi associati allo stoccaggio e/o al trasporto dei Prodotti e degli imballi che li contengono sono a carico del Cliente dal momento in cui il Fornitore mette a disposizione i Prodotti nei suoi locali. Il Cliente si impegna inoltre a provvedere, di propria iniziativa e responsabilità, a fissare in modo adeguato, sufficiente e corretto i Prodotti nei mezzi di trasporto o su cavalletti​ .​ In caso di utilizzo di cavalletti​ ,​ prima dell’inizio del trasporto il Cliente deve verificare che il posizionamento degli​ stessi​ nel mezzo di trasporto sia adeguato, sufficiente e corretto. Anche nel caso in cui il Fornitore accetti di fornire assistenza nelle operazioni di carico, il rischio relativo rimane esclusivamente a carico del Cliente.

6.6 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, Il Cliente provvederà sempre allo scarico dei Prodotti nel luogo di destinazione di propria iniziativa e responsabilità. Anche qualora lo scarico venga effettuato con i mezzi e le attrezzature del Fornitore e/o Trasportatore da lui incaricato​​, il Cliente dovrà predisporre un’area idonea allo scarico dei Prodotti nel luogo di destinazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente dovrà assicurarsi che l’area di scarico sia transitabile dai mezzi che trasportano i Prodotti e che non sia in pendenza e/o sconnessa), fornire le relative istruzioni e assicurare il necessario coordinamento nel luogo di scarico da parte di una persona incaricata che riceva i Prodotti e firmi i relativi documenti. Il luogo di scarico deve essere accessibile al mezzo di trasporto utilizzato.

6.7 A meno che il montaggio non sia stato concordato tra le parti, il Fornitore non eseguirà l’installazione né alcun altro lavoro nei cantieri del Cliente, e quest’ultimo non potrà quindi chiedere ai trasportatori della merce di eseguire la suddetta prestazione né di fornire assistenza in tale attività. Se, in assenza di alternative, il Fornitore fornisce comunque assistenza su richiesta del Cliente, il Cliente si assume tutti i rischi per gli eventuali danni alla merce e/o al cantiere.

6.8 Nel caso di consegne di prodotti effettuate dal Fornitore a favore del Cliente come integrazione o modifica di un ordine precedente, le condizioni di consegna specifiche saranno rinegoziate per iscritto ​ tra le parti.​

6.9 Se le parti concordano che la consegna sarà effettuata dal Fornitore nei cantieri, il Cliente dovrà specificare nell’ordine la persona responsabile del ricevimento dei Prodotti e il suo numero di telefono (numero di cellulare). La persona in questione deve essere presente al momento della consegna. Se la persona è assente, il Fornitore potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, i) di scaricare i Prodotti presso il cantiere, nel qual caso i Prodotti saranno considerati consegnati al momento dello scarico dal mezzo di trasporto del vettore, oppure ii) di riportare i Prodotti al magazzino, nel qual caso al Cliente sarà addebitata una penale contrattuale pari al doppio delle spese di trasporto sostenute inutilmente dal Fornitore. In questo caso, il Fornitore non è più​ tenuto a ripetere il trasporto. In entrambi i casi, il Cliente perde la possibilità di fare valere riserve e vizi, e decade da qualsiasi​ diritto alla garanzia. La consegna in cantiere non comprende alcun lavoro di installazione, ma solo lo scarico dei​ cavalletti con i prodotti nel luogo di scarico idoneo in piano all’interno dell’area del cantiere, che deve essere accessibile per il mezzo di trasporto scelto.

ART. 7 RITARDO DA PARTE DEL CLIENTE

7.1 Se la consegna dei Prodotti non può avvenire entro i termini concordati a causa del comportamento o di una richiesta del Cliente, o a causa della mancata idoneità dei locali destinati al ricevimento dei Prodotti (ad esempio, ritardi nell’avanzamento dei lavori nel cantiere, ritardi nell’esecuzione dei lavori preparatori per il ricevimento dei prodotti, ecc.), il Fornitore potrà, previa comunicazione scritta al Cliente, anche via fax o e-mail, mettere i Prodotti a disposizione del Cliente per il ritiro presso il proprio magazzino o presso un magazzino di terzi idoneo allo stoccaggio dei Prodotti. Con l’invio della suddetta comunicazione, il Cliente viene messo in mora ai sensi di legge. Le spese di trasporto a terzi e/o le spese di stoccaggio saranno a carico del Cliente in ritardo, così come la responsabilità dei Prodotti e i rischi di danneggiamento, rottura, perdita, furto e tutti gli altri rischi relativi allo stoccaggio e/o al trasporto dei Prodotti e degli imballi che li contengono. Una volta decorsi 7 (sette) giorni di calendario e previo invio della suddetta comunicazione, il Fornitore potrà – se i Prodotti non sono stati ancora pagati – emettere la fattura per i Prodotti e le spese di stoccaggio e, a sua insindacabile discrezione, mettere i Prodotti a disposizione del Cliente per il ritiro presso un magazzino proprio o di terzi idoneo alla conservazione e allo stoccaggio dei Prodotti.

7.2 Se il Cliente non ritira la merce o non ne richiede la consegna (se concordata) entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto, il Fornitore ha il diritto di disporre della merce e di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta. In tal caso, oltre al pagamento delle summenzionate spese di trasporto e stoccaggio, il Fornitore avrà diritto al risarcimento del danno corrispondente al prezzo totale della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 8 IMBALLAGGIO E DISIMBALLAGGIO

8.1 Sono a carico del Fornitore gli imballi costituiti dai​ cavalletti in prestito e dai relativi accessori (barre di supporto) Sono a carico del Cliente il disimballaggio e le spese per lo smaltimento dei materiali residui (ad esempio nylon da avvolgimento, cinghie di fissaggio, inserti di sughero, cartoni, ecc.) secondo le norme e le disposizioni vigenti.

ART. 9 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

9.1 Salvo diverso accordo tra le Parti, i Prodotti dovranno essere stoccati e conservati in verticale e comunque su cavalletti​ o strutture adeguate. Nel caso in cui diversi prodotti siano imballati appoggiati l’uno all’altro, tra i prodotti devono essere collocati dei separatori e/o distanziatori adeguati, come carta, cartone​, sughero o altri mezzi adatti a questo scopo.​

9.2 Il Cliente deve proteggere i Prodotti in cantiere da sostanze fisiche e chimiche nocive. In ogni caso, e soprattutto in caso di conservazione all’aperto, i Prodotti devono essere protetti dalle intemperie (compresa l’umidità e la condensa sulla superficie) e dall’irraggiamento solare per mezzo di un’adeguata copertura integrale, assicurandone allo stesso tempo un’adeguata ventilazione. In particolare, nel caso di stoccaggio di prodotti sensibili al calore, il Cliente dovrà assicurare un’adeguata protezione degli stessi in modo da evitare qualsiasi irraggiamento e allo stesso tempo garantire un’adeguata e sufficiente ventilazione per limitare al massimo ogni possibile surriscaldamento dei prodotti, se necessario allentando le cinghie di fissaggio e/o le barre di supporto all’arrivo dei prodotti.

9.3 Il Cliente è tenuto a movimentare i prodotti in modo corretto, utilizzando personale qualificato. Dopo il passaggio del rischio (v. 6.5), eventuali danni ai prodotti, ai​ cavalletti,​ danni a cose o persone risultanti dalla movimentazione dei Prodotti effettuata da persone diverse dal Fornitore saranno interamente a carico del Cliente.

9.4 Fermo restando quanto previsto dall’art. 1229 del Codice Civile italiano, ogni danno, rottura, smarrimento, furto ed ogni altro rischio relativo alla conservazione dei prodotti e degli imballi che li contengono dopo il trasferimento del rischio sarà sempre a carico del Cliente.

ART. 10 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

10.1 Il Cliente si impegna a conservare i​ cavalletti e le relative barre di supporto nel luogo di consegna, se non vengono restituite immediatamente. È vietato l’uso dei​ cavalletti per scopi diversi dallo stoccaggio e dal trasporto dei prodotti consegnati dal Fornitore al Cliente.

I cavalletti conservati​ nel cantiere o all’aperto devono essere stoccati​ e conservati​ in condizioni adeguate in modo da essere restituiti​ al Fornitore nelle stesse condizioni in cui erano stati​ originariamente consegnati​ .​ Il Cliente è tenuto ad effettuare la movimentazione dei​ cavalletti in modo corretto, utilizzando personale qualificato: dopo il passaggio del rischio, eventuali danni ai prodotti, ai​ cavalletti,​ danni a cose o persone risultanti dalla movimentazione dei​ cavalletti effettuata da persone diverse dal Fornitore saranno interamente a carico del Cliente. Inoltre, salvo diverso accordo tra le parti, il Cliente si impegna a restituire i​ cavalletti alla sede del Fornitore entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni di calendario dal ritiro e/o consegna​.​ Alla scadenza del trentesimo giorno dopo la fornitura o la consegna dei​ cavalletti,​ il Fornitore ha il diritto di addebitare al Cliente delle spese di ritenzione a una tariffa giornaliera di € 20,00 a​ cavalletto, fino alla restituzione. Se i​ cavalletti non vengono restituiti​ entro 3 mesi, il fornitore ha il diritto di addebitare al cliente il/i cavalletto/i (550,00€ + IVA per ​cavalletto standard,​ 1000,00€ + IVA per cavalletto grand​ e​ ).​

10.2 Tutte le altre parti dell’imballo diverse dai​ cavalletti e relative barre di trasporto (per esempio scatole, materiale di riempimento, ecc.) devono essere smaltite dal Cliente a sua cura e a sue spese.

ART. 11 RECLAMI E VIZI

11.1 L’eventuale consegna deve essere effettuata in modo professionale. È responsabilità del Cliente controllare i Prodotti al momento della consegna e verificarne la conformità all’ordine, l’assenza di vizi palesi e la presenza dei documenti di accompagnamento necessari. Questo vale anche in caso di consegne parziali.

In caso di contestazioni, il Cliente deve registrare una riserva specifica nei documenti di trasporto al momento della consegna. Se una tale riserva viene registrata, solo l’imballo contenente i Prodotti in questione sarà messo da parte, senza che ciò invalidi l’intera consegna.

Oltre alla riserva da registrare nei documenti di trasporto, il Cliente dovrà comunicare per iscritto le riserve al Fornitore e concordare con quest’ultimo le azioni da intraprendere. Il reclamo per vizi palesi dei Prodotti consegnati deve essere presentato per iscritto con ricevuta di ritorno entro 8 (otto) giorni di calendario dalla consegna per tutti i vizi palesi ed entro 8 (otto) giorni di calendario dal rilevamento per tutti i difetti occulti. In ogni caso, il reclamo per vizi deve sempre avvenire prima dell’uso, dell’installazione o della lavorazione dei Prodotti. Il reclamo per vizi deve essere accompagnato da una documentazione appropriata, comprese le fotografie, da​ cui risulti in modo chiaro e irrefutabile la presenza del vizio, altrimenti il reclamo per vizi non è valido. Se il Cliente non presenta questi documenti contemporaneamente alla comunicazione del difetto stesso, è tenuto a inviarli al Fornitore il più presto possibile e in ogni caso entro cinque (5) giorni dalla comunicazione del vizio.

11.2 Se il Cliente ha utilizzato o modificato/alterato/installato o lavorato in altro modo i Prodotti senza aver prima permesso al Fornitore di ispezionarli, il Cliente perderà i suoi diritti di garanzia anche se è stata inviata una comunicazione tempestiva del vizio. Per le consegne di prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle norme pubblicate dall’Associazione Italiana Industriali del Vetro Assovetro sulla qualità ottica e visiva dei vetri per finestre e porte (EN 1279-1 edizione 2018), le parti applicano sempre gli standard contenuti in tali norme​ .​

Salvo accordi specifici, le riserve del Cliente che non sono trattate nella norma EN 1279-1 edizione 2018 ma che sono consuete nel settore (scostamento da dimensioni, spessori, pesi e sfumature di colore ecc.) non rappresentano un vizio dei prodotti.

11.3 Il Fornitore sottolinea che la capacità portante, la​ resistenza ai vari carichi e la resistenza meccanica del vetro sono limitate e dipendono dal tipo di vetro, dalle sue proprietà​ meccaniche, dalle lavorazioni superficiali, dall’ uso, dalla posizione e dal modo e luogo di installazione.​

11.4 In caso di pura fornitura di Prodotti, prima di presentare l’ordine il Cliente è tenuto a far verificare da un tecnico abilitato l’idoneità delle caratteristiche del prodotto per l’uso previsto. Pertanto, impartendo l’ordine il Cliente dichiara: i) che ha incaricato un tecnico abilitato di verificare l’idoneità delle caratteristiche del prodotto per l’uso previsto e ii) che le specifiche tecniche contenute nell’ordine sono conformi a tale verifica.

11.5 La conferma d’ordine del Fornitore si basa esclusivamente sull’ordine del Cliente. Per questo motivo, di norma il Fornitore non è a conoscenza delle condizioni dei luoghi in cui il Cliente intende utilizzare il prodotto e dell’uso previsto dal Cliente, né è in alcun modo obbligato ad accertarsene.

Pertanto, né l’eventuale offerta inviata dal Fornitore prima dell’ordine, né la conferma d’ordine, né qualsiasi altro documento emesso dal Fornitore, includono o implicano l’esecuzione di un calcolo statico da parte del Fornitore. La previa esecuzione di tale calcolo, nei casi in cui è necessario, costituisce un obbligo che è di esclusiva responsabilità del Cliente, che è altresì tenuto a utilizzare il Prodotto per l’uso previsto per cui il Prodotto è idoneo, sulla base delle verifiche preventive che lo stesso Cliente deve far effettuare. Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda questi aspetti.

11.6 Il Fornitore non esegue alcun dimensionamento del vetro, nemmeno nei casi in cui il progetto dei lavori di montaggio gli sia stato trasmesso. Il Cliente si assume la piena responsabilità per quanto riguarda la conformità dell’ordine alle caratteristiche che il vetro deve avere per l’uso che il Cliente intende e prevede, anche per quanto riguarda il dimensionamento del vetro stesso. Il Cliente è responsabile in via esclusiva di verificare l’idoneità del prodotto per l’uso specifico.

11.7 Tutte le contestazioni, le denunce, i reclami, e/o le obiezioni non sollevano il Cliente dall’obbligo di eseguire o proseguire il pagamento dei Prodotti; inoltre, non sospendono né estendono i termini di pagamento concordati.

11.8 In ogni caso, il Cliente in ritardo con il pagamento non può far valere alcun diritto di garanzia per i vizi del prodotto.

ART. 12 GARANZIA PER VIZI DEL PRODOTTO E ACCETTAZIONE

12.1 La garanzia si applica secondo le disposizioni di legge con le seguenti specifiche aggiuntive, fermo restando che sono espressamente esclusi dalla garanzia del Fornitore i vizi che non sono stati contestati e comunicati nelle forme e nei termini previsti dall’articolo precedente e dal presente articolo.

12.2 Il prodotto oggetto del reclamo per vizi non può essere utilizzato dal Cliente in alcun modo né essere ceduto a terzi, installato o manipolato, ma deve essere messo a disposizione del Fornitore per i relativi controlli. Anche nel caso in cui il vizio venga rilevato dopo l’installazione, il prodotto non potrà essere rimosso, ma dovrà essere mantenuto nelle condizioni in cui è avvenuta la constatazione per almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione al Fornitore, al fine di consentire allo stesso di procedere alle relative verifiche. In tutti i casi di reclami per vizi, il Fornitore è autorizzato dal Cliente con effetto immediato ad accedere ai locali in cui si trova il Prodotto contestato per effettuare le verifiche necessarie. Salvo​ diverso accordo scritto col Cliente, la presenza del Fornitore è sempre ​ necessaria in caso di smontaggio.​

12.3 Se Il reclamo per vizi si rivela infondato, il Fornitore può addebitare al Cliente i costi sostenuti per gli accertamenti effettuati.

12.4 L’uso scorretto o improprio del prodotto da parte del Cliente esclude l’applicazione della garanzia del Fornitore, anche se il prodotto è già stato installato o sottoposto a lavorazione. Ciò include, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche i seguenti casi:

  • stoccaggio inadeguato e protezione insufficiente del prodotto e dei​ cavalletti in cantiere o nel luogo di consegna prima dell’installazione;

  • mancato rispetto delle istruzioni di installazione o di utilizzo comunicate dal Fornitore o mancato rispetto delle regole normalmente applicate in materia;

  • danni al prodotto dovuti all’uso di materiali/prodotti incompatibili (a titolo esemplificativo e non limitativo: guarnizioni, gommini di compensazione, tasselli, siliconi, adesivi, vernici, pellicole, prodotti per la pulizia, ecc.);

  • mancato rispetto della procedura di compensazione della pressione dei vetri isolanti nei casi in cui è necessaria.

12.5 La garanzia del Fornitore è altresì esclusa se il vizio del Prodotto è causato da forza maggiore o da circostanze al di fuori del controllo del Fornitore, in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, nei casi di cui all’articolo 4.3 delle presenti CGC.

12.6 Per i vizi riconosciuti direttamente dal Fornitore o rilevati dopo l’ispezione sulla base del reclamo del Cliente, la garanzia del Fornitore è limitata, a scelta del Fornitore, a:

  • un’ulteriore lavorazione del prodotto;

  • una sostituzione parziale o totale del Prodotto, laddove per sostituzione si intende la semplice sostituzione del prodotto messo a disposizione per il ritiro presso il Fornitore, senza ulteriori obblighi.

  • riduzione del prezzo di acquisto, con l’espressa esclusione di qualsiasi pretesa di risarcimento danni da parte del Cliente, fatto salvo quanto segue.

  • recesso dal contratto.

In caso di eliminazione del difetto, il Fornitore è tenuto a sostenere tutte le spese necessarie per l’eliminazione del difetto, in particolare i costi di trasporto, pedaggi, manodopera e materiali, nella misura in cui non vengano maggiorati dall’eventuale trasferimento dell’oggetto della riparazione o del montaggio in un luogo diverso dal luogo di adempimento.

12.7 In nessun caso il Cliente può procedere autonomamente all’eliminazione dei vizi, pena la decadenza della garanzia, a meno che il Fornitore non abbia dato il suo previo consenso scritto, indicando i limiti massimi esatti dei costi.

12.8 La garanzia del Fornitore è limitata al prezzo del prodotto. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi perdita di lucro (mancato guadagno) o per qualsiasi danno diretto o indiretto a cose o persone che possono derivare da un difetto del Prodotto fornito. Il Fornitore è responsabile dei danni causati dal Prodotto soltanto in caso di dolo o colpa grave.

12.9 Il Fornitore è responsabile nei confronti del Cliente esclusivamente nell’ambito delle garanzie fornite, anche nel caso in cui il Cliente intenda rivalersi sul Fornitore delle cause intentate nei suoi confronti dai suoi clienti. Pertanto, il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne il Fornitore per qualsiasi azione intentata direttamente contro di lui da consumatori o da terzi per ragioni o motivi legali non coperti dalla garanzia prestata a favore del Cliente.

12.10 Il Cliente accetta le tolleranze dei Prodotti applicate dai fornitori e/o subfornitori del Fornitore, accettandole a prescindere dal fatto di esserne effettivamente a conoscenza. Il Fornitore è disponibile a fornire qualsiasi informazione pertinente su richiesta del Cliente, a condizione che tale richiesta sia fatta con ragionevole anticipo.

12.11 Al momento della fornitura o della consegna dei prodotti, entrambe le parti devono firmare una bolla di consegna sulla quale devono essere descritti gli eventuali vizi palesi. Se il Fornitore esegue anche lavori di montaggio, questi devono essere accettati​ in linea di massima al​ momento de​ l’ultimazione.​ Il Fornitore può, a sua discrezione, redigere, in​ presenza del cliente, un​ verbale di accettazione dei lavori eseguiti. Il​ Cliente a tal fine deve essere informato in tempo utile del termine di consegna per fine lavori.​ Tutti i vizi palesi devono essere elencati in questo verbale; sono esclusi diritti di garanzia per vizi notificati successivamente. Se nonostante la constatazione di un vizio, il Cliente accetta la consegna senza riservarsi diritti di garanzia al momento dell’accettazione, sono esclusi i diritti di garanzia. Se il protocollo di consegna​ ed accettazione formale non ha luogo per​ assenza del Cliente,​ il lavoro è considerato ​consegnato ed accettato nel momento in cui il Committente è stato avvisato del completamento dei lavori con qualsiasi mezzo (compresi e-mail o servizi di messaggistica come Whatsapp e simili). In questo caso, il Cliente deve segnalare i vizi palesi entro 8 giorni dalla notifica di fine lavori​ ​ da parte del Fornitore​ , a pena di decadenza della garanzia.​

12.12 Dopo la presa in consegna della prestazione ai​ sensi delle presenti CGC, tutti i rischi e i costi di deposito sono​ a carico del Committente. L’intero rischio relativo passa al Cliente anche nel caso di consegne parziali.

ART. 13 GARANZIA PER PRODOTTI IN CASI SPECIALI (VETRI REALIZZATI SECONDO LE SPECIFICHE DEL CLIENTE – VETRI ISOLANTI – VETRI TEMPERATI – VETRI FORNITI DAL CLIENTE).

13.1 Nel caso in cui un prodotto sia fabbricato e/o assemblato e/o lavorato secondo particolari e istruzioni specifiche del Cliente (per esempio disegni, composizioni, materiali), il Fornitore limita la propria garanzia alla conformità del prodotto con le specifiche ricevute dal Cliente stesso. È esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per i difetti derivanti dal rispetto delle istruzioni del Cliente.

13.2 Per i vetri isolanti, il Fornitore garantisce, nel periodo di garanzia legalmente concesso, che la trasmissione della luce da parte delle lastre di vetro non sarà compromessa dalla condensa nello spazio tra le lastre in situazioni di uso normale. Questa garanzia è valida a condizione che siano state rispettate tutte le norme relative all’installazione, alla posa in opera e all’utilizzo del prodotto, nonché tutte le altre norme tecniche consuete nel settore. Inoltre, la garanzia è valida solo nel caso in cui non siano state effettuate lavorazioni o modifiche sulle lastre di vetro dopo la consegna e solo a condizione che il bordo del vetro ed il giunto perimetrale non siano stati danneggiati. Inoltre, nel caso in cui il vetro venga utilizzato e installato in alta quota, il Cliente è tenuto a contattare il Fornitore prima del trasporto per richiedere istruzioni specifiche sulle misure speciali da adottare, pena la decadenza di qualsiasi diritto alla garanzia. Richiamiamo espressamente l’attenzione sul fatto che la qualità visiva dei vetri isolanti da noi forniti viene valutata solo in conformità alla norma EN1279-1:2018 (Vetro per edilizia – Vetro isolante (IGU) – Parte 1: Generalità, descrizione del sistema, regole di sostituzione, tolleranze e qualità visiva; EN 1279-1:2018). Le contestazioni che sono escluse da questo standard non sono quindi motivo di reclamo!

13.3 Al momento della produzione del vetro isolante, la pressione del gas di riempimento corrisponde alla pressione dell’aria del luogo di produzione. Se il vetro isolante viene installato in un luogo che si trova a un’altitudine notevolmente superiore rispetto al luogo di produzione, è necessario compensare la pressione del gas in modo che il prodotto non sia inutilmente esposto a sollecitazioni causate dalla diversa pressione nel vetro isolante. Il Cliente ha la responsabilità esclusiva di valutare la necessità di una compensazione della pressione ed è tenuto a verificarla. Nel caso in cui non disponga lui stesso delle opportune competenze, deve contattare un tecnico specializzato che sia in grado tra l’altro di valutare i seguenti fattori riportati a titolo di esempio: agenti atmosferici, dimensionamento, dislivello per quanto riguarda sia il montaggio che il trasporto del vetro isolante.

13.4 Per quanto riguarda il vetro temprato, il Fornitore informa che in questo vetro si potrebbe verificare una rottura spontanea a causa dell’inclusione di solfuro di nichel. È possibile eseguire un test specifico (il cosiddetto HEAT-SOAK-TEST) per ridurre significativamente il rischio di tali rotture. Su richiesta del cliente, il Fornitore fornirà ulteriori informazioni su questo rischio, sul test e sui costi associati. Poiché il rischio di rottura spontanea del vetro temperato è naturale per questo tipo di prodotto e non può essere eliminato, il Fornitore non è responsabile di tale rottura né dei danni che ne risultano.

13.5 In casi eccezionali, il Fornitore lavorerà il vetro fornito dal Cliente, ma in tali casi il Fornitore non sarà responsabile di eventuali rotture, graffi o danni alla superficie – né in fase di lavorazione né in fase di trasporto – che saranno di conseguenza a carico del Cliente, salvo i casi di dolo o colpa grave.

13.6 I diritti derivanti da una garanzia del rispettivo produttore oltre alla nostra garanzia, ad esempio per vetro isolante IGU, vengono trasferiti al Cliente. Se la garanzia del produttore è limitata alla sola consegna sostitutiva, la consegna dalla sede del Fornitore e i costi di rimozione e installazione sono a carico del Cliente. In caso di consegna di vetri sostitutivi, si applica la durata residua della garanzia originale.

ART. 14 ASSICURAZIONE

14.1 Il Fornitore stipula un’assicurazione di responsabilità civile ai sensi delle disposizioni legali riguardante i rischi derivanti da prodotti difettosi.

ART. 15 PREZZI E PAGAMENTI

15.1 I prezzi sono fissati nella conferma d’ordine. Per le forniture da effettuare dopo 3 (tre) mesi dalla conferma d’ordine, il Fornitore è autorizzato ad apportare modifiche ai prezzi in caso di un aumento dei costi a causa di sovrapprezzi per energia e/o materie prime o eventi straordinari. Se non esplicitamente indicato nella conferma d’ordine, i prezzi indicati sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

In caso di integrazioni, supplementi o consegne sostitutive, i prezzi dell’ordine originale devono essere nuovamente concordati.

Tutte le disposizioni di cui sopra valgono soltanto per le forniture sostitutive a carico del Fornitore.

15.2 Addebiti minimi:

Base del conteggio è la superficie definita dalle misure del rettangolo . Nel suddetto calcolo le misure di base ed altezza vengono arrotondate per eccesso ad una misura di cm pieni divisibili per quattro. In caso di sagomati, la superficie calcolata è pari alla superficie del rettangolo che contiene la sagoma.

  • Addebito minimo per vetro isolante: 0,50 m²;

  • Addebito minimo per vetro float o vetro ornamentale: 0,30 m²;

  • Addebito minimo per vetro stratificato: 0,40 m²;

  • Addebito minimo per vetro temprato: 0,50 m²;

Nel determinare i suddetti parametri, si è tenuto conto anche dei valori e dei criteri stabiliti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano in questi settori.

15.3 I termini di pagamento indicati nelle conferme d’ordine valgono anche se il Cliente non provvede al ritiro tempestivo della merce o non ne richiede la consegna entro il termine stabilito.

15.4 Il Cliente non può sospendere i pagamenti, né in caso di reclami sui Prodotti né per qualsiasi altra ragione (solve et repete).

15.5 Tutti gli sconti concessi dal Fornitore saranno considerati revocati se, alla data di scadenza anche di un solo pagamento o di una sola rata, altre fatture risulteranno insolute in toto o in parte.

15.6 In caso si verifichino protesti di assegni o cambiali, azioni esecutive o dichiarazioni di fallimento del Cliente o altre procedure d’insolvenza o qualora il Fornitore venga a conoscenza di un peggioramento della situazione finanziaria e patrimoniale del Cliente, il Fornitore ha il diritto di esigere l’incasso immediato di tutti i suoi crediti nei confronti del Cliente, compresi quelli non ancora scaduti.

Il Fornitore ha anche il diritto di annullare tutti gli ordini in corso con il Cliente. In questo caso, la produzione già eseguita sarà addebitata al prezzo concordato, per gli ordini che non sono ancora stati eseguiti, il Fornitore addebiterà il 10% del prezzo concordato. Quanto sopra non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno.

15.7 Anche in caso di mancato pagamento di un acconto o di una rata o del saldo anche di una sola consegna, il Fornitore ha il diritto di dichiarare la decadenza del beneficio del termine da parte del Cliente per tutti i pagamenti dovuti dal Cliente al Fornitore per qualsiasi motivo giuridico. I pagamenti corrisposti sono imputati dal Fornitore in primo luogo al rimborso dei costi per il recupero del credito, sia extragiudiziale che giudiziale, in secondo luogo agli interessi maturati e infine al capitale.

15.8 In caso di ritardo, tutti i pagamenti dovuti al Fornitore da qualsiasi soggetto e per qualsiasi motivo saranno gravati da interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Se non si applicano gli interessi di mora di cui al paragrafo precedente, al Fornitore saranno dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, oppure, in aggiunta, saranno applicati in via subordinata gli interessi di legge e il tasso d’inflazione, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

15.9 In caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Fornitore si riserva il diritto di sospendere o interrompere le consegne dei Prodotti fino alla risoluzione definitiva della controversia, intendendo per risoluzione definitiva una decisione definitiva di un tribunale competente a cui le parti sono soggette e contro la quale non è possibile presentare ulteriori ricorsi.

15.10 Nei casi in cui le parti si accordino per suddividere le consegne nel tempo, il Fornitore ha il diritto di emettere una fattura per le frazioni della fornitura consegnate in successione.

15.11 Il Fornitore ha il diritto di esigere un acconto dal Cliente prima dell’esecuzione delle prestazioni. Tale diritto vale in particolare per i primi ordini di clienti nuovi, ma può essere applicato dal Fornitore anche ai clienti abituali, senza preavviso. L’importo dell’acconto è a discrezione del Fornitore e può anche includere l’intero importo dell’ordine.

ART. 16 RISERVA DI PROPRIETÀ

16.1 Tutte le consegne effettuate ai sensi delle presenti CGC si intendono effettuate con riserva di proprietà, e pertanto i Prodotti consegnati al Cliente rimarranno di piena ed esclusiva proprietà del Fornitore fino al completo pagamento da parte del Cliente del prezzo pattuito e dovuto.

ART. 17 LAVORI DI RIPARAZIONE E MONTAGGIO

17.1 Se è stato concordato tra le parti che il Cliente o persone incaricate dal Cliente parteciperanno ai lavori, qualsiasi responsabilità per i danni causati dal Cliente o dai suoi incaricati sarà esclusivamente del Cliente. In questo caso, il Cliente è anche responsabile dei danni a persone, a se stesso o a suoi incaricati. Gli addetti messi a disposizione dal Cliente devono seguire le istruzioni delle persone incaricate dal Fornitore per la gestione dei lavori di riparazione o montaggio.

17.2 Il Cliente è responsabile della tutela di persone o cose nel luogo della riparazione o del montaggio. Il Cliente è tenuto a garantire condizioni di lavoro adeguate nel luogo della riparazione o del montaggio.

Prima dell’inizio dei lavori di montaggio, il Cliente dovrà, senza che il Fornitore lo richieda, fornire le informazioni necessarie sull’ubicazione delle linee elettriche, del gas e dell’acqua sotto traccia o di impianti analoghi.

17.3 Il Cliente ha l’obbligo di informare il responsabile della riparazione o del montaggio sulle eventuali norme di sicurezza da rispettare. Il​ Cliente adotterà le misure necessarie per proteggere il personale addetto al montaggio e i beni del Fornitore nel cantiere.

17.4 Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione a proprie spese l’energia (illuminazione, elettricità, acqua, ecc.) necessaria per la riparazione o l’installazione, compresi gli allacciamenti necessari.

17.5 Il Cliente deve garantire che la riparazione o il montaggio possano essere iniziati immediatamente dopo l’arrivo del personale addetto alla riparazione o al montaggio. Se​ l’installazione, il montaggio o la messa in funzione vengono ritardati per cause o circostanze a noi non imputabili, il Cliente dovrà accollarsi tutti i costi di attesa, di ulteriori​ viaggi necessari, e i costi aggiuntivi del personale addetto al montaggio. La​ fatturazione sarà conforme all’attuale listino prezzi della Provincia di Bolzano con un supplemento del 30%.

17.6 Se il Cliente non rispetta gli impegni a suo carico, il Fornitore avrà il diritto, ma non l’obbligo, di sostituirsi al Cliente, a spese del Cliente, per far si che la prestazione del Fornitore possa essere eseguita.

17.7 Il Fornitore non risponde dei danni che non siano relativi al bene riparato o montato, tranne nei casi di dolo e colpa grave; in particolare, il Fornitore non risponde del mancato guadagno o di altri danni patrimoniali del Cliente.

17.8 Il Fornitore conserva la proprietà dei prodotti installati, dei pezzi di ricambio e degli accessori fino al completo pagamento della fattura di riparazione o montaggio. In caso di violazione del contratto da parte del Cliente, il Fornitore ha il diritto di ritirare la merce. In tal caso, il Cliente è tenuto a consentire l’accesso al personale del Fornitore o ai suoi incaricati affinché possano effettuare lo smontaggio.

17.9 Il Cliente è responsabile dello smaltimento dei beni usati e di altri oggetti che non possono più essere utilizzati.

17.10 Il Cliente autorizza il Fornitore a utilizzare, gratuitamente, fotografie dell’edificio per il quale è stata effettuata la Fornitura e/o il montaggio o dei prodotti riparati e/o montati per proprie finalità commerciali.

17.11 Se il Cliente mette a disposizione del Fornitore le chiavi dell’edificio in cui avviene la consegna, la riparazione o il montaggio, fatte salve le altre disposizioni delle presenti CGC, il Fornitore non sarà responsabile di eventuali danni causati al e nell’ immobile da terzi. La consegna delle chiavi al Fornitore è ad esclusiva richiesta e rischio del Cliente, e pertanto è esplicitamente escluso qualsiasi obbligo di custodia delle chiavi e/o dell’edificio ai sensi dell’art. 1177 del Codice Civile italiano da parte del Fornitore.

17.12 Il Fornitore non è tenuto a verificare se per i lavori di montaggio desiderati siano necessarie autorizzazioni amministrative o il consenso di terzi. Tale controllo deve essere effettuato dal Cliente prima di conferire l’incarico al Fornitore. Il Cliente deve richiedere tempestivamente le autorizzazioni amministrative necessarie in modo da consentire senza impedimenti il rispetto dei termini di consegna. Il Cliente deve sostenere i costi e/o le spese per le misurazioni delle prestazioni prescritte o auspicate e/o per le liberatorie, così come per tutte le autorizzazioni necessarie.

ART. 18 RIFERIMENTO A DISPOSIZIONI LEGALI

18.1 Per quanto non previsto nelle presenti CGC e nelle conferme d’ ordine della Glas Mueller Brunico srl, si fa riferimento alle disposizioni di legge relative alla compravendita ai sensi degli artt. 1470 e segg. del Codice Civile italiano.

ART. 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 In base alle presenti CGC gli ordini e i relativi contratti di compravendita si intendono sempre conclusi presso la sede del Fornitore e sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana, anche se conclusi fuori dal territorio italiano e con persone fisiche e giuridiche non aventi cittadinanza italiana.

19.2 Tutte le controversie di qualsiasi natura che possono insorgere tra le Parti in relazione alla conclusione, all’applicazione e/o all’interpretazione dell’Ordine e delle presenti CGC saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro in cui il Fornitore ha sede, laddove il Fornitore è sempre autorizzato ad adire il tribunale competente del domicilio/della sede del Cliente.

ART. 20 DIRITTO DI RECESSO

20.1 Il Fornitore fornisce beni prodotti specificamente per il Cliente. Pertanto, dopo la conferma dell’ordine, il Cliente non avrà il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. N. 206/2005.

ART. 21 CLAUSOLA DI SEPARABILITÀ

21.1 Se una qualsiasi disposizione del presente contratto è o diventa invalida o inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione inefficace, si considera concordata una disposizione che, nell’ambito di ciò che è legalmente possibile, si avvicina il più possibile a quello che era l’intento delle parti secondo il significato e lo scopo originale della disposizione inefficace.

Brunico, il ____________________

Il Cliente

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Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente il contenuto delle seguenti clausole delle suestese CGC: 3.2 Conferma d’ordine, 4.1 Termini di consegna, 4.2 Scostamento rispetto ai termini essenziali, 4.3 Responsabilità per il ritardo, 5 Esclusioni e limitazioni di responsabilità, 6.1 Trasporto, 6.2 Periodo di responsabilità, 6.3 Scelta del mezzo di trasporto, 6.4 Condizione della merce, 6.7 Assistenza del Fornitore, 6.8 Consegna in cantiere – penale contrattuale, 7.1 Ritardo da parte del Cliente, 7.2 Risoluzione del contratto, 10.1 Penale contrattuale – rastrelliere, 11 Reclami e vizi, 12 Garanzia per i vizi del prodotto, 13 Garanzia per i prodotti in casi speciali (vetro realizzato sulla base delle specifiche del cliente, vetro isolante, vetro temperato, vetro fornito dal cliente), 15.4 Solve et repete, 16.1 Riserva di proprietà, 19 Legge applicabile e foro competente

Il Cliente

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